Circolare MEF n.37 contenente ulteriori istruzioni per la formazione continua dei revisori legali, relativamente agli obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità

Care Colleghe e Cari Colleghi,

anche a seguito di specifica richiesta del Consiglio Nazionale, il MEF con la Circolare n. 37 del 12 novembre 2024 ha provveduto a fornire ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali con specifico riferimento agli obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità.

Come noto, il D.Lgs. n. 125/2024, novellando il D.Lgs. 39/2010, ha previsto la figura del “revisore della sostenibilità” e ha regolamentato i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e le relative modalità di abilitazione, prevedendo anche un regime transitorio semplificato. Nel dettaglio, viene previsto che i revisori iscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2026, che intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono considerati abilitati a tale ulteriore attività purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del D. Lgs. 39/2010, come introdotto dall’articolo 9, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 125/2024.

Dalla menzionata circolare si evince, tra l’altro, che i crediti formativi, che dovranno essere conseguiti nel 2024 da parte dei revisori iscritti al registro dei revisori legali, sono pari a venti anche per coloro che intendano abilitarsi per il rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale contenente le istruzioni per la presentazione della suddetta domanda di abilitazione, con la Circolare in oggetto, il MEF fornisce alcuni chiarimenti utili per il periodo transitorio, qui di seguito sinteticamente riportati:

  • tutti gli argomenti elencati nel gruppo D) del programma annuale 2024 (materie cui all’articolo 8 paragrafo 3 Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2022/2464) e indicati come non caratterizzanti la revisione legale, devono intendersi caratterizzanti ai fini degli obblighi formativi sulla rendicontazione di sostenibilità;
  • per gli anni formativi 2024 e 2025, gli iscritti al Registro che intendano presentare istanza finalizzata all’abilitazione al rilascio dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, dovranno aver maturato almeno cinque crediti annuali sulle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione della relativa istanza;
  • per le richieste di abilitazione presentate nel 2025, saranno altresì ritenuti validi i crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità acquisiti nel corso del 2024, anche antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024. Sul punto, il MEF evidenzia che non è possibile avvalersi di crediti formativi in materia di rendicontazione di sostenibilità acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2024. Non è, inoltre, possibile frazionare, ai fini dell’abilitazione, i crediti richiesti ripartendoli tra due annualità (maturazione di una parte dei 5 crediti abilitanti nel 2024 e della parte rimanente nel 2025);
  • a decorrere dall’anno successivo a quello della relativa abilitazione, i revisori iscritti al Registro saranno tenuti ad acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale e almeno dieci caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità;
  • nel periodo transitorio, per i revisori che abbiano presentato o che intendano presentare istanza per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, restano fermi gli obblighi formativi attuali con la maturazione di almeno venti crediti annuali.

Inoltre, con la Circolare in oggetto il MEF invita gli enti formatori, tra cui gli Ordini professionali, a trasmettere tempestivamente i dati relativi all’acquisizione dei crediti formativi, al fine di garantire al MEF la verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi richiesti per l’abilitazione del revisore al rilascio dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Si allega la circolare in oggetto.

Cari saluti

Il Presidente
Giuseppe Crescitelli