Versamento contributo annuo euro cinquanta ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti

Care Colleghe e Cari Colleghi,

con riferimento al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 stabilisce che è posto a carico dell’iscritto un contributo annuo di euro 50,00. La stessa previsione precisa che il contributo è dovuto dall’anno successivo a quello dell’iscrizione.

Come precisa il successivo comma 4 del menzionato art. 8, tale contributo deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno e l’attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

Nella pagina istituzionale del Ministero, si informa gli utenti che il versamento del contributo di mantenimento dell’iscrizione, pari a euro 50,00, può essere effettuato mediante PagoPA dall’area riservata del portale, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione all’elenco.

Si ricorda che, a fronte del mancato deposito della relativa ricevuta di pagamento entro il 30 aprile di ciascun anno, è prevista – ai sensi dell’art. 8, comma 5, decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 – la sospensione dell’iscritto dall’elenco e che, a mente del successivo comma 6, il perdurare di tale omissione per ulteriori 6 mesi è causa di cancellazione dall’elenco.

Al fine di evitare di incorrere nei provvedimenti di sospensione di cui sopra, si ritiene opportuno ricordare ai Professionisti già iscritti nell’elenco ex art. 356 CCII di effettuare il versamento di euro 50,00 per il mantenimento dell’iscrizione nel detto elenco entro il 31 gennaio 2025.

Si coglie l’occasione per ricordare ai professionisti che il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 356 è comunque subordinato a un aggiornamento biennale, dalla durata minima di 18 ore e acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da università pubbliche o private o in collaborazione con uno di questi enti, purché i programmi dei corsi rispettino le linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della Magistratura. L’aggiornamento biennale deve essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell’interessato all’Elenco medesimo.

Cari saluti

Il Presidente
Giuseppe Crescitelli