Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al Tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati. Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal Giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Nel corso dell’esecuzione della procedura, il Giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento, etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato.
L’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, è stato istituito dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torre Annunziata nella seduta 17 dicembre 2015, secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012.
Il Ministero della Giustizia, in data 13 MAGGIO 2016, ha disposto l’iscrizione dell’Organismo al numero progressivo 43, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di Torre Annunziata, compilando l’apposita domanda e inviandola alla mailbox occ@odcectorreannunziata.it.
Si richiama l’attenzione degli interessati alla specifica disciplina transitoria prevista dall’articolo 19 del DM n. 202 del 2014.